Art. 2.
(Beneficiari).

      1. Hanno diritto all'attuazione degli accorgimenti ritenuti necessari e degli altri interventi di cui all'articolo 1 le persone permanentemente riconosciute invalidi civili, per servizio, per lavoro, militari o di guerra per infermità accertate di origine polmonare e bronchiale limitative per essi della normale fruizione di attività assistenziali anche domiciliari.